Art. 617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; Ben diversa è, invece, la truffa, dove l’arricchimento viene attuato ingannando la vittima con artifici e raggiri che inducono il soggetto a consegnare il proprio denaro volontariamente. 3) le società che controllano società https://setbookmarks.com/story18549234/se-rumorea-zumbido-en-reati-querela-di-parte